"Il farmaco non può essere considerato un prodotto commerciale, bensì un bene indispensabile per l'esercizio del diritto alla salute del cittadino" (Comunicato F.O.F.I., 29 settembre 2007)


Farmaci & detrazioni

La detrazione fiscale delle spese sanitarie rappresenta, tanto per il cittadino quanto per il farmacista, una vera e propria spina nel fianco. Esiste, o sembra esistere, una normativa specifica in merito ma la scarsa chiarezza dei suoi contenuti e la moltitudine di interpretazioni cui esa ha dato luogo nel corso degli anni hanno complicato esponenzialmente il problema che, alla fine, si riduce a due semplici domande:

  • COSA è possibile detrarre/dedurre di quel che si acquista in farmacia?
  • COME è possibile detrarre/dedurre tali spese?

Preso atto della complessità della normativa, dell'indifferenza Istituzionale, del mancato aiuto delle Associazioni preposte e della confusione che spesso gli stessi media hanno alimentato, il M.S.F.I. ha deciso di condurre un'indagine sull'argomento, interpellando direttamente l'Agenzia delle Entrate e appoggiandosi alla consulenza di Commercialisti e Avvocati.

Presentiamo qui il nostro lavoro.



Aggiornamenti

L'iniziale raccolta di informazioni ha avuto luogo a maggio 2008: ne abbiamo riportato i risultati in un riassunto schematico che, speriamo, potrà risultare utile ai colleghi per fornire chiarimenti e delucidazioni al cittadino che eventualmente le richieda e al cittadino stesso qualora gli capiti di visitare questo Sito.

Al materiale qui presentato occorre integrare i seguenti aggiornamenti legislativi:

  1. Con la Risoluzione n° 256/E del 20 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito, contrariamente a quanto affermato nel 2006, che gli integratori alimentari non sono mai detraibili/deducibili neppure se prescritti dal medico specialista.
  2. Con la Risoluzione n° 396/E del 22 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate si è anche pronunciata sui parafarmaci, esplicitando la non deducibilità e la non detraibilità degli stessi.
  3. Con propria Circolare n° 40/E del 30 luglio 2009 l'Agenzia delle Entrate ha recepito le disposizioni del Garante della privacy, secondo il quale l'obbligo di indicare sullo scontrino fiscale il nome commerciale del farmaco acquistato è violazione della privacy stessa. Si noti come, due anni prima, l'Agenzia delle Entrate avesse stabilito l'esatto contrario con propria Risoluzione n° 156/E del 5 luglio 2007, parlando, fra l'altro, di "irrilevanza di problematiche connesse con la privacy".
  4. Con propria risoluzione n° 218 del 12 agosto 2009 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata ufficialmente a proposito della detraibilità/deducibilità delle spese per l'acquisto di preparati galenici: qualora non fosse possibile far comparire sullo scontrino fiscale la "natura" e la "qualità" del prodotto acquistato, "il farmacista può redigere una fattura in cui viene indicata la dicitura 'farmaco' per la natura del prodotto e, per la qualità dello stesso, la dicitura 'preparazione galenica', oltre al numero di confezioni e al codice fiscale del destinatario del farmaco".

Per ulteriori informazioni su quest'iniziativa del Movimento Spontaneo Farmacisti Italiani, preghiamo di fare riferimento al documento informativo che abbiamo a suo tempo diffuso.

Inoltre, considerata la poca chiarezza della normativa in merito al fatto che la prescrizione medica serva o meno anche per la detrazione/deduzione delle spese sanitarie, oltre che per l'acquisto di farmaci etici, il nostro Segretario Dott. Giorgio Nenna ha inviato all'Agenzia delle Entrate un quesito specifico sull'argomento. Siamo attualmente in attesa di una risposta.

La nostra iniziativa è stata pubblicata da Sapere & Salute (n° 72, 01/09/2008), su Europass (13/05/2008) e su Il Sole 24 ore sanità (Sanità - 13-19 maggio 2008).


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  • Gli integratori alimentari

    Uno dei capitoli più ambigui e "imbarazzanti" (non certo per il cittadino nè per il farmacista...) in materia di detrazioni fiscali è rappresentato dagli integratori alimentari.

    La normativa nazionale che regola gli integratori alimentari è il Decreto Legislativo 169/2004, che recepisce la corrispondente direttiva europea 2002/46/CE. Seguono alcune parti integrali del Decreto in questione, qui proposte al fine di inquadrare il discorso e i suoi contenuti:

    • "L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane ne' fanno altrimenti riferimento a simili proprietà" (Art. 6, Comma 2).

    • "Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti" (Art. 6, Comma 3).

    • "Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego" (Art. 7, Comma 1).

    • "La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati" (Art. 7, Comma 4).

    Queste specifiche mirano a porre una certa distinzione fra quel che è "farmaco" e quel che è "integratore". Sorvoliamo sul fatto che, fino ad ora, abbiano avuto successo o meno e concentriamoci invece sull'ambito fiscale: nel novembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha "ritenuto detraibili le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari se prescritti da uno specialista e se utilizzati a scopo curativo" (riportiamo a tal proposito una comunicazione ufficiale dell'Associazione Titolari di farmacia della Provincia di Pordenone e il relativo allegato).

    Senza che sopraggiungesse alcuna modifica legislativa in proposito, a giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate stessa si è nuovamente pronunciata sull'argomento, dando però un parere diametralmente opposto a quello fornito in precedenza (riportiamo qui il testo integrale della Risoluzione n° 256/E del 20 giugno 2008).

    Di conseguenza, attualmente non è possibile detrarre/dedurre in alcun caso le spese relative agli integratori alimentari.


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  • I parafarmaci

    Analogamente a quanto accaduto a giugno per gli integratori alimentari, con Risoluzione n° 396/E del 22 ottobre 2008 l'Agenzia stessa si è pronunciata in materia di "parafarmaco", chiarendo così in modo esplicito la non detraibilità e la non deducibilità delle spese relative ai prodotti classificati in questa categoria.


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  • Le nostre conclusioni

    Tra le spese sanitarie detraibili, oltre quelle sostenute per prestazioni mediche, analisi, indagini radioscopiche ecc., sono comprese anche quelle relative all’acquisto di medicinali ed altri prodotti venduti in farmacia. Le spese sanitarie, tra cui quelle relative all’acquisto di medicinali, sono fiscalmente detraibili nella misura del 19% per le spese affrontate durante l’anno, che sarà però calcolata solo sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11.

    MEDICINALI CON OBBLIGO DI RICETTA:

    Sono i farmaci che riportano sulla confezione la dicitura "da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" (o similare). Questi medicinali possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica, o sulla copia della stessa per le ricette non ripetibili.

    IMPORTO TICKET:

    Il ticket o la partecipazione al costo delle spese dei prodotti farmaceutici possono essere detratti allegando lo scontrino fiscale sulla fotocopia della ricetta spedita in regime S.S.N.

    MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI RICETTA:

    Si dividono in due categorie: S.O.P. (Senza Obbligo di Prescrizione) e O.T.C. (Over The Counter o farmaci da banco o farmaci di automedicazione o farmaci di fascia C-bis). Sono i farmaci che riportano sulla confezione la dicitura "Medicinali di automedicazione" o "Non soggetto a prescrizione medica" (o similare). Questi medicinali possono essere portati in detrazione allegando gli scontrini dell’anno considerato ad un apposito modulo di autocertificazione (non esiste un modulo di autocertificazione "ufficiale": qualsiasi pezzo di carta sul quale il cittadino autocertifichi correttamente la spesa per l'acquisto va benissimo).

    MEDICINALI OMEOPATICI:

    Sono i rimedi che riportano sulla confezione la dicitura "Medicinale omeopatico" e possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino sulla ricetta medica o allegandolo al modulo di autocertificazione (valgono le stesse regole dei medicinali senza obbligo di ricetta).

    MEDICINALI VETERINARI:

    Sono detraibili solo i farmaci per la cura di animali di compagnia con le medesime modalità di quelli umani. Questi però vanno conteggiati a parte insieme alle parcelle del veterinario, sempre con una franchigia di € 129,11 e con un tetto massimo di € 258,23. Vanno quindi conservate le ricette con i relativi scontrini, e per i farmaci veterinari senza obbligo di ricetta va fatta apposita autocertificazione.

    INTEGRATORI ALIMENTARI:

    Riconoscibili dal codice Minsan che inizia con “A 9…”, contrariamente ai farmaci il cui codice inizia sempre con “A 0…”, questi prodotti non possono essere portati in detrazione, neppure se prescritti a scopo curativo da un medico specialista.

    [ Approfondimenti ]

    ATTREZZATURE SANITARIE:

    Questa categoria fa riferimento agli apparecchi per aerosol, acquistati o presi a nolo, misuratori di pressione, termometri, misuratori di glicemia, aghi, garze, siringhe, flebo, idropulsori, inalatori termali, ortopedici, test e contenitori per esami, compresi i contenitori per le urine (cfr. Circ. n° 95 del 12/05/2000, Paragrafo 1.1.6). Questi prodotti possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino parlante o la fattura al modulo di autocertificazione.

    ALIMENTI PER L’INFANZIA:

    Sono detraibili esclusivamente i latti ed alimenti particolari per lattanti su prescrizione specialistica indicante la patologia, (e non quelli, anche se prescritti, ad uso alimentare). In questo caso è necessario allegare lo scontrino alla ricetta specialistica.

    AUTOANALISI:

    Sono detraibili allegando lo scontrino al modulo di autocertificazione.

    PRODOTTI DERMATOLOGICI:

    Le prescrizioni dello specialista dermatologo sono detraibili solo per quanto concerne i "farmaci"; sono infatti esclusi i prodotti cosmetici o quelli che semplicemente vantano proprietà curative.

    Tutte le altre categorie merceologiche acquistabili in farmacia (dietetici, cosmetici, alimenti, medicazione…) non possono essere portati in detrazione.

    [ Approfondimenti ]


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  • Riferimenti legislativi

    Legge n° 296, 27 dicembre 2006
    Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

    Comma 28:

    Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario";

    b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".

    Comma 29:

    Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sè la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.


    Legge n° 222, 29 novembre 2007
    Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ord. n° 249

    Art. 39, Comma 3:

    Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

    Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.


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