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Codice deontologico
TITOLO I
Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1 (definizioni)
1- L'Ordine professionale è l'ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità
e la correttezza del comportamento degli iscritti.
2- Il Codice Deontologico è lo strumento di riferimento dell'Ordine professionale e
raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela
dell'etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.
Art. 2 (ambito di applicazione)
1- Tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel
presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta
consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
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TITOLO II
Principi e doveri generali
CAPO I - Doveri generali del farmacista
Art. 3 (libertà, indipendenza e dignità della professione)
1- Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento dell'iscrizione all'Albo, d'aver letto il Codice deontologico.
b) rispettare i principi del giuramento professionale;
c) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre
presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
d) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.
2- Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l'esercizio abusivo della professione;
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'Art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4 (dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari)
1- Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole
nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
2- Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti
Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l'Ordine provinciale.
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CAPO II - Obblighi professionali del farmacista
Art. 5 (distintivo professionale e camice bianco)
1- Nell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il
camice bianco e il distintivo professionale.
2- Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all'Albo che
esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3- Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti e distribuito dall'Ordine provinciale.
4- Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e
il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6 (Dispensazione e fornitura dei medicinali)
1- La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del paziente.
2- La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva
del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7 (Preparazione galenica di medicinali in farmacia)
1- La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
2- Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure
di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art. 8 (Farmacovigilanza)
1- Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza
delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9 (Formazione permanente e aggiornamento professionale)
1- La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per garantire l'appropriatezza e l'efficacia
della prestazione professionale.
2- Il farmacista ha il dovere della
formazione permanente e dell'aggiornamento professionale al fine di adeguare
costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all'evoluzione
normativa, ai mutamenti dell'organizzazione sanitaria e alla domanda di salute
dei cittadini.
3- Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione
permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti o l'Ordine di appartenenza abbiano previsto la
partecipazione.
Art. 10 (Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali)
1- Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione,
a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
2- Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o
di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell'equilibrio psico-fisico del paziente.
3- Il farmacista promuove l'automedicazione responsabile e scoraggia l'uso di medicinali di automedicazione
quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
4- Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i
casi di abuso o non uso terapeutico di medicinali.
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TITOLO III
Rapporti con i cittadini
Art. 11 (Libera scelta della farmacia)
1- Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera
scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'Art. 15 della Legge 475/1968.
Art. 12 (Attività di consiglio e di consulenza)
1- Nell'attività di consiglio e di consulenza professionale il farmacista garantisce un'informazione
sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali,
alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2- Il farmacista è tenuto a informare il paziente circa l'esistenza di farmaci equivalenti.
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TITOLO IV
Rapporti con i medici, i veterinari e gli altri sanitari
Art. 13 (Rapporti con le altre professioni sanitarie)
1- La comunicazione fra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2- Il farmacista, nell'esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti
degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze
e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l'operato.
Art. 14 (Comparaggio e altri accordi illeciti)
1- I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati
da interessi o vantaggi economici.
2- Costituisce grave abuso professionale incentivare,
in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell'ipotesi che ciò non costituisca comparaggio.
3- Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o
accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso
incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 15 (Divieto di accaparramento di ricette)
1- Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di
prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
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TITOLO V
Rapporti professionali con i colleghi e i tirocinanti
Art. 16 (Dovere di collaborazione)
1- Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza
e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2- Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l'Università e l'Ordine professionale,
alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
Art. 17 (Controversie professionali)
1- Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione,
sono sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale, prima di adire a vie legali.
Art. 18 (Comportamenti non corretti)
1- E' deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni
che disciplinano l'esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale;
c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
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TITOLO VI
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 19 (Dovere di collaborazione e comunicazione)
1- Il farmacista ha l'obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l'Ordine professionale.
2- Il farmacista ha l'obbligo di segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti
contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi
della deontologia professionale.
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TITOLO VII
Pubblicità e informazione sanitaria
Art. 20 (Principi)
1. La pubblicità della professione di farmacista e l'informazione sanitaria sono consentite nel
rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all'attivazione della
pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all'Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie
o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie
relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 della Legge 248/2006, negli studi,
ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non
ingannevolezza a tutela e nell'interesse dei cittadini.
5. E' conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri
e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
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TITOLO VIII
Attività professionale nella farmacia
Art. 21 (Principi)
1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
Art. 22 (Organizzazione dell'esercizio)
1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo
adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art. 23 (Insegna della farmacia e cartelli indicatori)
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e
deve riportare comunque la dicitura "farmacia".
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la
distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.
Art. 24 (Medicinali soggetti a prescrizione medica)
1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta
medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare,
chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Art. 25 (Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati)
1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al
commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26(Controllo sulla ricetta)
1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente.
In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il
medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia
rispettato i limiti previsti dall'art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27 (Violazione di norme convenzionali)
1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni
che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il
farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 28 (Consegna a domicilio dei medicinali)
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che
in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire
che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni
di conservazione dei medicinali.
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TITOLO IX
Attività professionale nell'industria farmaceutica
Art. 29 (Principi di comportamento)
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve
tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.
Art. 30 (Farmacista informatore tecnico scientifico)
1. Il farmacista informatore tecnico
scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di
esclusive valutazioni scientifiche.
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TITOLO X
Attività professionale nelle strutture pubbliche o private
Art. 31 (Rapporti con gli altri sanitari e colleghi)
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private
deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali
deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo
scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata
alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
Art. 32 (Controllo sulla dispensazione dei medicinali)
1. Il farmacista che esercita la
professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare
scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco
al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 11.Deve altresì curare che la dispensazione dei
farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano
terapeutico o in "dose unitaria", avvenga, dalle strutture farmaceutiche
di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la
personale responsabilità di un farmacista.
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TITOLO XI
Attività professionale nell'ambito della distribuzione intermedia
Art. 33 (Doveri del direttore tecnico responsabile)
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i
medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali
siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all'ingrosso o alla vendita diretta
di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all'art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.
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TITOLO XII
Vendita di medicinali tramite Internet e prodotti diversi dai medicinali
Art. 34 (Vendita di medicinali tramite internet)
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali,
sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della
UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35 (Prodotti diversi dai medicinali)
1. Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l'obbligo di agire
in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine
professionale del farmacista.
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TITOLO XIII Riservatezza e
segreto professionale
Art. 36 (Riservatezza e segreto professionale)
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza
per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale,
che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.
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TITOLO XIII
Infrazioni al Codice Deontologico
Art. 37 (Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell'Ordine)
1. E' fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la
conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio
Direttivo dell'Ordine di appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine
nel cui ambito provinciale esercita l'attività professionale.
4. L'Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell'ambito della
provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell'Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
5. E' sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze
legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6. E' sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e
comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
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